Anche in ragione a tale abrogazione, sono state integrate, modificate e sostituite alcune disposizioni del codice penale. Prevede che chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa https://top10bookmark.com/story18378884/se-rumorea-zumbido-en-reati-di-combattere-all-estero